I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 14 ottobre 1916, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo, misti e manicure, dipendenti da aziende artigiane, l'accordo collettivo 30 ottobre 1950, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di parrucchieri per signora, l'accordo collettivo 15 marzo 1954, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo, misti e manicure, dipendenti da aziende artigiane;
- per la citta' di Benevento, il contratto collettivo 13 febbraio 1956, relativo ai dipendenti dalle Sale da Barba;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto (e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel contratto e negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini della provincia di Napoli e dalle imprese artigiane di barbieri della citta' di Benevento.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1