I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Pescara, l'accordo collettivo integrativo 8 agosto 1949, relativo ai lavoratori dipendenti da botteghe artigiane di barbieri per uomo e misti;
- per il Comune di Campobasso, l'accordo collettivo 26 agosto 1957, relativo ai lavoranti barbieri;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabilito sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri per uomo e misti della, provincia di Pescara e del Comune di Campobasso.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1