DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1558/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri per uomo e misti della provincia di Pescara e del comune di Campobasso.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri per uomo e misti della provincia di Pescara e del comune di Campobasso.

Numero 1558 Anno 1961 GU 16.02.1962 Codice 061U1558

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1558

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Pescara, l'accordo collettivo integrativo 8 agosto 1949, relativo ai lavoratori dipendenti da botteghe artigiane di barbieri per uomo e misti;
- per il Comune di Campobasso, l'accordo collettivo 26 agosto 1957, relativo ai lavoranti barbieri;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabilito sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri per uomo e misti della, provincia di Pescara e del Comune di Campobasso.