I rapporti di lavoro, costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Avellino:
- il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1954 per gli operai dipendenti dalla industria boschiva e forestale;
- l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, per l'attuazione del conglobamento nel settore dell'industria boschiva;
- l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, per l'incasellamento merceologico dell'industria boschiva:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Avellino.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1