Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione internazionale del lavoro n. 71 concernente le pensioni della gente di mare, adottata a Seattle il 28 giugno 1946, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'art. 6 della Convenzione stessa.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1