E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 2 agosto 1961 per il finanziamento di due posti di assistente ordinario rispettivamente presso la cattedra di Storia della pedagogia e la cattedra di Storia della filosofia della Universita' di Palermo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di magistero della Universita' di Palermo.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati in lire 2.200.000 (tremilioniduecentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 e in lire 640.000 (seicentoquarantamila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.
Art. 4
#Comma 1
L'Universita' degli studi di Palermo si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti sia il contributo di cui al precedente art. 3 da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolari dei posti stessi.
Art. 5
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2, staranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.