E' prorogato lino al 31 dicembre 1964 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1958, n. 1259, entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.