DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 941/1960 - Modificazione alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano.

Modificazione alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano.

Numero 941 Anno 1960 GU 07.09.1960 Codice 060U0941

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;941

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

La tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di quella Borsa valori, viene stabilita nella seguente misura:
a) per i primi 10 miliardi di capitale: L. 50 per milione;
b) per il capitale successivo da oltre 10 a 15 miliardi: L. 30 per milione;
c) per il capitale successiva da oltre 15 a 30 miliardi: L. 25 per milione;
d) per il capitale successivo da oltre 30 a 50 miliardi: L. 15 per milione:
e) per il capitale successivo oltre 50 miliardi: L. 10 per milione.
L'ammontare dei diritti, da corrispondersi entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni quotate ufficialmente ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al milione superiore.
In ogni caso, l'ammontare di tali diritti non puo' essere inferiore all'importo di lire 10.000 (diecimila), fissato come limite minimo.
L'impegno di quotazione e' annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno.
Per le nuove emissioni, l'ammontare dei diritti per l'anno in corso, da corrispondersi prima dell'iscrizione nel listino ufficiale in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno, si computa sull'importo del capitale azionario od obbligazionario rappresentato dai titoli da ammettere alla quotazione conteggiando, ai fini della determinazione dell'aliquota, anche l'eventuale capitale gia' quotato.