DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 925/1960 - Approvazione del piano particolareggiato n. 149 di esecuzione della zona compresa tra la via Trionfale, via della Camilluccia, via della Farnesina, nuova via di piano regolatore, lungotevere Maresciallo Diaz e Maresciallo Cadorna e varianti ai piani parti

Approvazione del piano particolareggiato n. 149 di esecuzione della zona compresa tra la via Trionfale, via della Camilluccia, via della Farnesina, nuova via di piano regolatore, lungotevere Maresciallo Diaz e Maresciallo Cadorna e varianti ai piani parti

Numero 925 Anno 1960 GU 03.09.1960 Codice 060U0925

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;925

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della citta' di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonche' il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Vista la domanda in data 1 ottobre 1957, con la quale il Sindaco di Roma, in base a delibera consiliare n. 390 del 10-11 marzo 1955, approvata dal Ministero dell'interno, ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato n. 149 di esecuzione della zona compresa fra la via Trionfale, via della Camilluccia, via della Farnesina, nuova via di piano regolatore, lungotevere Maresciallo Diaz e Maresciallo Cadorna nonche' delle varianti ai piani particolareggiati n. 51, approvato con regio decreto 8 luglio 1937 e con decreto presidenziale 20 agosto 1947, e n. 70, approvato con regio decreto 4 novembre 1938;
Ritenuto che il procedimento seguito e' regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini n. 26 opposizioni da parte di: De Filippi Umberto (1), Iurgens Carlo (2), Giuseppe Faelli quale amministratore unico della Societa' Anonima Romana Immobiliare "S.A.R.I." e della Societa' Anonima Romana Camilluccia "S.A.R.C." (3), Pollinanti Giulio (4), Santi Bruno quale presidente della Cooperativa edilizia "La Rinascente" (5), Societa' Immobiliare Ponte Flaminio (6), Commissariato per la Gioventu' italiana (7), Massimo Girotti (8), Fratelli D'Avak (9), Oietti Giovanni e Francesco (10) Ildegard Kalz in Coccia (11), Societa' Immobiliare Camilluccia (12), Paparini Maria Luisa in Beattie (13), Pietro Muto Nardone (14), Raffaele Vallone (15), Societa' Finanziaria Case e Terreni Fincet (16), duchessa Maria Carrega in Caffarelli (17), eredi Borra (18), Aldo Samaritani (19), Societa' Generale Immobiliare di Lavori di Utilita' Pubblica ed Agricola (20), Bruni Umberto (21), eredi Pagnoncelli-Toni (22), Societa' Immobiliare Agricila Rifugio S.I.A.R. (23), Societa' Anonima Terreni e Fabbricati S.A.T.E.F. (24), Roberto Gambino e figli Maria, Gabriella e Antonio (25), fratelli Conrado Baseggio e Dupacquier Gerardo per la minore Dupacquier Vittoria (26);
Ritenuto che fuori termine sono state presentate le seguenti opposizioni: Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma (27), Beatrice Picconi e Diana Fleres in Doughia (28), Casa di Procura Generalizia della Congregazione della Fraternita' Sacerdotale (29), Congregazione delle Suore Missionarie Serve dello Spirito Santo (30), Maria De Marchi in Zuccoli (31);
Ritenuto che il Comune ha controdedotto a tutte le opposizioni presentate;
Ritenuto che il piano di che trattasi, con il quale viene definita la, sistemazione urbanistica della zona circostante il Foro Italico, prevede:
a) per tutte le pendici delle colline che scendono verso il Foro Italico e fanno da cornice agli impianti sportivi, il vincolo di "parco pubblico", vincolo che giunge, verso l'alto, fino al tracciato di una strada panoramica, che, dipartendosi da via della Camilluccia e seguendo l'andamento del terreno, si ricongiunge alla detta via ogni volta che le vallate che salgono dal Foro Italico la raggiungono;
b) per i ripiani circondati dalla strada panoramica, come pure per altre zone di speciale interesse, il vincolo di "zona di rispetto" la' dove esistono gia' costruzioni di notevole importanza il cui accrescimento potrebbe pregiudicare il carattere della sistemazione urbanistica;
c) per gli altri ripiani, non ancora, o poco edificati, la destinazione a "ville signorili con particolari limitazioni" consistenti nel divieto di superare l'altezza massima di m. 8 a partire dalla quota minima del terreno a sistemazione avvenuta, e la copertura massima di 1/18 dell'area;
d) per lo sviluppo degli impianti sportivi esistenti nella zona del Foro Italico, il vincolo di "campi sportivi" per una fascia adiacente agli impianti esistenti;
e) per gli immobili demaniali adiacenti il fabbricato del Ministero degli esteri, il vincolo di "edifici pubblici";
Che il piano stesso prevede per i piani particolareggiati n. 70 e n. 51 varianti di lieve entita' e necessarie per armonizzare alcune previsioni con il piano n. 149;
Considerato che la zona interessata dal piano presentato necessita di un esauriente assetto urbanistico che si dimostri adeguato alle esigenze della Capitale per quelle parti di essa circostanti le pendici di Monte Mario dove la presenza di ampie attrezzature sportive nonche' di edifici pubblici e di notevole interesse storico, come la "Villa Madama", richiede una rigorosa quanto tempestiva preservazione degli ampi spazi a verde che caratterizzano ambientalmente dette attrezzature ed edifici;
Che il vincolo a "parco pubblico" esteso dal comune di Roma a tutte le pendici collinari che scendono verso il Foro Italico si rende in effetti indispensabile sia per garantire il piu' assoluto rispetto delle alberature e del carattere a verde del monte, sia per assicurare alla collettivita' la visibilita' dei superbi panorami che, con l'avvenuta sistemazione sportiva del Foro Italico nelle parti sottostanti, accentuano le visuali verso la citta' ed i rilievi collinari che la fiancheggiano;
Che la previsione di zone a verde a disposizione della collettivita' e' bene integrata dalla formazione di piazzali panoramici nei punti di maggior rilievo lungo la via della Camilluccia, che corre all'incirca sulla cresta della collina e che, convenientemente allargata, consentira' una piu' agevole percorribilita' della zona ed una piu' gradita e tranquilla, sosta nel suo sviluppo panoramico;
Considerato che, l'altra strada prevista a valle della Camilluccia, distaccantesi da quest'ultima in vari tronchi progettati allo scopo di aumentare le possibilita' di affaccio panoramico, non e' strettamente necessaria, sia perche' i singoli tronchi non sono indispensabili per la viabilita' della zona, sia perche' nell'ambito dell'ampio parco pubblico, che verra' a costituirsi immediatamente a valle, vi sono numerose possibilita' di natura panoramica che, a sistemazione avvenuta, arricchiranno egualmente i punti di vista di interesse paesistico della localita';
Che, pertanto la previsione della suddetta strada dovra' essere soppressa e l'arca da essa interessata dovra', restare, come l'adiacente zona sottostante, destinata a parco pubblico;
Che, in conseguenza di quanto sopra, dovra' essere stralciato perche' superfluo, il tronco viario di collegamento tra l'anzidetta strada ai margini della zona a parco pubblico e la via Trionfale a sud della Villa Stuart;
Che tutti gli anzidetti tronchi viari da sopprimere sono distinti, nella planimetria in iscala 1: 5000 allegata al presente decreto, con le lettere in rosso AB, CD, EF, GH, HI, HL, MN ed NO;
Che dovranno essere mantenuti nella forma progettata gli slarghi lungo la Camilluccia nei tratti BC e DE e FG mentre la sistemazione viaria tra la via Trionfale ed il punto LM potra' essere soppressa secondo quanto si dira' piu' precisamente in sede di esame della opposizione avanzata dalla Cooperativa edilizia "La Rinascente";
Considerato che anche i vincoli a zona di rispetto sono necessari ed opportuni in quanto integrano strettamente le previsioni del piano in rapporto all'affermata esigenza di preservare il carattere panoramico dei luoghi;
Che, tuttavia, le zone come sopra qualificate investono aree gia' sistemate nelle quali sono sorte varie costruzioni per cui si rende necessario prescrivere che tutte le zone di rispetto del piano siano mantenute nella loro forma attuale con esclusione assoluta di qualsiasi trasformazione volumetrica ed altimetrica dei fabbricati ivi esistenti, o di qualsiasi altra costruzione e cio' allo scopo di salvaguardare e conservare il carattere panoramico dei luoghi;
Che del pari ammissibile, in quanto tendente a moderare i caratteri della edificazione consentita in alcune zone, appare la previsione di destinare a "ville signorili con particolari limitazioni" quei ripiani delle pendici di Monte Mario ove una ridotta densita' fabbricativa non nuoce all'ambiente;
Che necessaria, in quanto confacente al carattere delle destinazioni ad attrezzature sportive ed al loro sviluppo, appare la previsione di vincolare a "campi sportivi" tutta la fascia adiacente agli impianti gia' esistenti;
Considerato, infine, che appare opportuna l'indicazione del vincolo ad "edifici pubblici" per gli immobili demaniali adiacenti il fabbricato destinato a sede del Ministero degli affari esteri;
Che, tuttavia, circa il comprensorio qualificato dal piano come destinato ad edifici pubblici e' da prescrivere quanto segue:
a) la parte racchiusa dal perimetro indicato nella planimetria, 1: 5000 con le lettere P, Q, R. S. T dovra' essere riservata a campi sportivi in quanto l'area di che trattasi ha gia' tale opportuna destinazione, analogamente a quella del vicino Foro Italico, ne', d'altra parte, essa e necessaria per altri edifici di pubblica utilita';
b) l'edificazione nell'ambito della restante arca non dovra' avvenire impegnando tutta l'area stessa, ma, dovra' limitarsi a mettere in risalto l'edificio destinato a sede del Ministero degli affari esteri per cui sull'area in questione dovranno sorgere soltanto, oltre quest'ultimo edificio, i quattro edifici individuati planimetricamente con segno rosso nella planimetria in iscala 1: 2000 redatta dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio ed allegata al presente decreto. Tali edifici avranno la funzione di costituire delle quinte atte a definire meglio gli spazi di contorno alla mole dell'edificio principale;
c) la sistemazione delle strade, dei piazzali e degli altri spazi da mantenere liberi nell'ambito della medesima area, nonche' di quella adiacente gia' destinata a parco pubblico, compresa tra il confine della zona ad edifici pubblici e la sede della ex cintura ferroviaria di Roma, non dovra' restare imprecisata, per cui le previsioni del piano per l'area di che trattasi vanno integrate con quelle risultanti dalla planimetria in iscala 1: 2000 compilata dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio;
d) le aree ed i manufatti relativi alle strade ed ai piazzali di cui al precedente punto c) dovranno restare di pertinenza comunale;
Considerato che, allo scopo di rendere le previsioni del piano piu' compiutamente rispondenti alle esigenze di ambientamento paesaggistico si rende necessario prescrivere che qualsiasi autorizzazione a costruire o a trasformare edifici nell'ambito del piano stesso dovra' riportare preventivamente il nulla osta della Soprintendenza ai monumenti agli effetti dell'accertamento della rispondenza dei progetti agli indispensabili requisiti di rispetto paesistico e di tutela ambientale;
Che, per quanto riguarda l'eventuale fabbricazione nell'area della Villa Stuart, nei limiti delle possibilita' consentite dalla prevista destinazione a parco privato, si rende necessario che la fabbricazione stessa si uniformi alle seguenti prescrizioni:
a) le costruzioni, comprese quelle accessorie di qualunque natura esse siano, che potranno sorgere, non dovranno coprire piu' di 1/20 (un ventesimo) della superficie destinata dal piano a parco privato, considerando la villa come un comprensorio unitario e facendo, pertanto, rientrare nel compito di detto ventesimo tutte le costruzioni - di qualunque tipo siano - attualmente esistenti nella villa;
b) le costruzioni esistenti non potranno essere assolutamente modificate nella loro attuale volumetria, ne' quanto alla superficie coperta, ne' quanto all'altezza dei vari colpi di fabbrica, di cui sono presentemente costituite e dovranno, pertanto, considerarsi soggette alle stesse norme per le zone di rispetto assolato di cui si e' detto in precedenza;
c) le eventuali nuove costruzioni, oltre alle limitazioni di superficie di cui al precedente punto a) non dovranno superare m. 10 di altezza a partire dalla quota minima del terreno a sistemazione avvenuta e dovranno inoltre sorgere, nei tratti piu' depressi del terreno, e comunque, in posizione tale da non occludere le visuali panoramiche esistenti; per le parti verso il confine nord dovra' provvedersi ad una schermatura con piante ad alto fusto disposto lungo il limite del confine stesso;
Che ammissibili appaiono le proposte varianti ai piani un. 51 e 70 in quanto si tratta di modifiche marginali atte a rendere piu' omogenee le previsioni con quelle delle zone adiacenti;
Considerato che, allo scopo di dare un nuovo assetto urbanistico ad un'importante parte della Capitale e di salvaguardare i suoi peculiari caratteri ambientali e paesistici, il piano di che trattasi prevede notevoli modifiche alla sistemazione contemplata dal piano regolatore di massima approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355.
Che la facolta' di apportare modifiche al piano regolatore di massima e espressamente prevista dall'art. 20 della citata legge 24 marzo 1932, n. 355, per cui le modifiche al detto piano di massima contenute nel piano particolareggiato n. 149, oltre ad essere necessarie ed indispensabili per le ragioni esposte nei precedenti considerato, sono anche legittime;
Che in conseguenza di quanto sopra non possono essere accolte le opposizioni presentate da: De Filippi Umberto (1), Lurgens Carlo (2), Societa' Immobiliare Ponte Flaminio (6), Commissariato nazionale per la Gioventu' italiana (7), Oietti Giovanni e Francesco (10) Societa' Immobiliare Ganilluccia (12), Paparini Maria Luisa in Beattie (13), Raffaele Vallone (15), Societa' Finanziaria, Case e Terreni (16), duchessa Maria Carrega, in Caffarelli (17), eredi Borra (18), Societa' Immobiliare Lavori di Utilita' Pubblica ed Agricola (20), Bruni Umberto (21), eredi Pagnoncelli-Toni (22) Societa' Immobiliare Agricola Rifugio (23), Societa' Anonima, Terreni e Fabbricati S.A.T.E.F. (24), Roberto Gambino e Figli (25), fratelli Conrado Baseggio e Dupacquier Gerardo (28), Istituto Autonomo Case Popolari di Roma (27), Beatrice Picconi e Diana Fleres in Doughia (28), Casa di Procura Generalizia della Congregazione della Fraternita' Sacerdotale (29);
Che le opposizioni Giuseppe Faelli (3), Massimo Girotti (8), Ildegard Katz in Coccia (11), Pietro Muto Nardone (14), tendenti ad ottenere la destinazione dei terreni anziche' a ville signorili come previsto dal piano, a villini o ad altro tipo edilizio, nonche' un ampliamento delle zone edilizie a valle, non possono essere accolte, in quanto una maggiore densita' edilizia verrebbe a pregiudicare l'aspetto paesaggistico della localita' e sarebbe in contrasto con il carattere prevalentemente a verde della, zona;
Che l'opposizione della ditta Fratelli D'Avak (9), mentre e' da respingere, in base alle precedenti considerazioni, per quanto riguarda il mutamento di destinazione edilizia dei terreni, e' da accogliere per il resto, in quanto la rampa di collegamento fra, la via della Camilluccia ed il sottostante tronco viario panoramico AB, del quale si e' stabilita la eliminazione, non ha piu' ragione di essere;
Che l'opposizione della Congregazione delle Suore Missionarie Serve dello Spirito Santo (30) tendente ad aumentare la consistenza fabbricativa della zona adiacente la via Trionfale e' da respingere in quanto un accentuato aumento della fabbricazione in tale zona provocherebbe un forte squilibrio in ordine all'armonico sviluppo alberato delle pendici di Monte Maxio;
Che l'opposizione avanzata, da Santi Bruno quale presidente della Cooperativa edilizia "La Rinascente" (5) puo' essere parzialmente accolta consentendo una piccola estensione della destinazione a "ville signorili con particolari limitazioni", e cioe', sino a raggiungere il confine attuale della Villa Stuart per un tratto compreso tra il nuovo fronte della via Trionfale, il confine della villa anzidetta per una profondita' di m. 120 e la perpendicolare a tale confine fino a raggiungere nuovamente la zona destinata a ville signorili con particolari limitazioni;
Che l'opposizione, Samaritani Aldo (19) va respinta, in quanto le preoccupazioni espresse dall'opponente in merito all'impossibilita' di raccordare i fronti stradali della via della Camilluccia allargata in prossimita' della ex villa Petacci, non hanno ragione di essere avendo il Comune, con la variante al piano particolareggiato n. 70, rettificato il tracciato della stessa via in forma adeguata ad ogni esigenza;
Che le opposizioni Polimanti Giulio (4) e Maria Da Marchi in Zuccoli (31) non danno luogo a provvedere, poiche' concernono questioni relative ad altri piani particolareggiati;
Visto il decreto interministeriale n. 16171 dell'11 marzo 1960, con il quale e' stato approvato il piano finanziario previsto dall'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
Considerato che, per l'attuazione del piano particolareggiato di che trattasi nonche' delle varianti ai piani particolareggiati n. 51 e n. 70, appare congruo fissare il termine di anni dieci decorrenti dalla data del presente, decreto;
Visto il parere n. 676 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma nelle adunanze del 16 settembre e 6 ottobre e 11 novembre 1958;
Vista la legge 23 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Con le modifiche, integrazioni e prescrizioni di cui alle premesse del presente decreto, e' approvato il piano particolareggiato n. 149 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra la via Trionfale, via della Camilluccia, via della Farnesina, nuova, via di piano regolatore, lungotevere Maresciallo Diaz e Maresciallo Cadorna, nonche' le varianti ai piani particolareggiati n. 51, approvato con regio decreto 8 luglio 1937 e con decreto presidenziale 20 agosto 1947, e n. 70, approvato con regio decreto 4 novembre 1938.
Detto piano sara' vistato dal Ministro proponente in una relazione, in un elenco delle proprieta' vincolate, in tre planimetrie in iscala 1: 1000, in una planimetria in iscala 1: 2000 e in una planimetria in iscala 1: 5000.
Sono parzialmente accolte le opposizioni: Santi Bruno, quale presidente della Cooperativa edilizia "La Rinascente)" (5) e Fratelli D'Avak (9).
Sono respinte le opposizioni: De Filippi Umberto (1), Iurgens Carlo (2), Giuseppe Faelli quale amministratore unico della Societa' Anonima Romana Immobiliare S.A.R.I. e della Societa' Anonima Romana Camilluccia S.A.R.C. (3), Societa' Immobiliare Ponte Flaminio (6), Commissariato per la Gioventu' italiana (7), Massimo Girotti (8), Oietti Giovanni e Francesco (10), Ildegard Katz in Coccia (11), Societa' Immobiliare Camilluccia (12), Paparini Maria Luisa in Beattie (13), Pietro Muto Nardone (14), Raffaele Vallone (15), Societa' Finanziaria Case e Terreni F.I.N.C.E.T. (16), duchessa Maria Carrega in Caffarelli (17), eredi Borra (18), Aldo Samaritani (19), Societa' Generale Immobiliare di Lavori di Utilita' Pubblica ed Agricola (20), Bruni Umberto (21), eredi Pagnoncelli-Toni (22), Societa' Immobiliare Agricola Rifugio S.I.A.R. (23), Societa' Anonima Terreni e Fabbricati (24), Roberto Gambino e figli (25), fratelli Conrado Baseggio e Dupacquier Gerardo per la minore Dupacquier Vittoria (26), Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Roma (27), Beatrice Picconi e Diana Fleres in Doughia (28), Casa di Procura Generalizia della Congregazione della Fraternita' Sacerdotale (29), Congregazione delle Suore Missionarie Serve dello Spirito Santo (30).
Non danno luogo a provvedere le opposizioni Polimanti Giulio (4) e Maria De Marchi in Zuccoli (31).
Per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relative al piano particolareggiato sopraspecificato ed alle varianti ai piani particolareggiati n. 51 e n. 70 e' fissato il termine di anni dieci decorrenti dalla data, del presente decreto.