DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 887/1960 - Inclusione dell'abitato di San Biagio della Cima, in provincia di Imperia, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Inclusione dell'abitato di San Biagio della Cima, in provincia di Imperia, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Numero 887 Anno 1960 GU 29.08.1960 Codice 060U0887

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1095, emesso nell'adunanza del 17 maggio 1960;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici:

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Biagio della Cima, in provincia di Imperia.