DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1215/1958 - Modificazioni ed aggiunte al regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

Modificazioni ed aggiunte al regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

Numero 1215 Anno 1958 GU 28.01.1959 Codice 058U1215

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-12;1215

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Al regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato Con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 31-bis. - Apparecchi automatici e semi-automatici per misurare liquidi.
Gli apparecchi automatici e semi-automatici, per misurare liquidi in genere e carburanti inispecie, saranno ammessi alla verificazione metrica caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme stabilite dagli articoli 6 e 7. Il provvedimento di ammissione ne definira' le caratteristiche costruttive ed indichera' le norme per la loro verificazione e legalizzazione.
La denominazione dello strumento, la marca di fabbrica, la ragione sociale del fabbricante, gli estremi del provvedimento, le indicazioni delle portate massima e minima, il numero di matricola e l'anno di fabbricazione dovranno essere riportati, in modo indelebile sui quadranti indicatori o su altra parte dello strumento stesso, ben visibile all'acquirente e non rimovibile.
Tali elementi concorrono, tutti insieme, alla identificazione del misuratore.
In tutti gli apparecchi destinati a misurare liquidi di qualunque specie, siano essi automatici o semi-automatici, saranno ammesse le tolleranze in piu' o in meno, indicate nella seguente tabella:





VOLUME EROGATO




Tolleranza in piu




Tolleranza in meno





Nei misuratori ad erogazione continua di gas liquefatti la tolleranza sara' del 0,5%, tanto in piu' quanto in meno.
Nelle misure di capacita' di tipo speciale, impiegate per la verificazione degli apparecchi per misurare liquidi, saranno ammesse le tolleranze in piu' o in meno, indicate nella seguente tabella:
decilitro.................................. millilitri 1
doppio decilitro........................... " 1
quarto di litro (misura tollerata)......... " 1
mezzo litro................................ " 2,5
litro...................................... " 2,5
doppio litro............................... " 2,5
mezzo decalitro............................ " 5
decalitro.................................. " 5
doppio decalitro........................... " 10
quarto di ettolitro........................ " 10
mezzo ettolitro............................ " 25
ettolitro.................................. " 25
doppio ettolitro........................... " 50
mezzo chilolitro........................... " 100
chilolitro................................. " 100
doppio chilolitro.......................... " 250

Il valore di un intervallo della scala graduata sara', per ciascuna misura, non maggiore della tolleranza consentita.
I limiti di tolleranza sopra indicati si applicheranno sia in sede di verificazione prima, sia in sede di verificazione periodica.
Art. 86-bis. - Strumenti per posare automatici e semi-automatici.
I diversi tipi di strumenti per pesare automatici e semi-automatici saranno ammessi alla verificazione metrica, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme stabilite dagli articoli 6 e 7. Il provvedimento di ammissione ne definira' le caratteristiche costruttive essenziali ed indichera' le norme per la loro verificazione e legalizzazione.
La denominazione dello strumento, la marca di fabbrica la ragione sociale del fabbricante, l'indicazione della portata e quella della pesata minima (nei casi in cui quest'ultima sia obbligatoria), il valore di un intervallo della scala graduata, gli estremi del provvedimento di ammissione e il numero di matricola, dovranno essere riportati in modo indelebile sui quadranti e concorreranno tutti insieme, all'identificazione dello strumento stesso.
Negli strumenti che, invece di quadranti graduati, siano provvisti di indicatori automatici di altra, natura (schermi translucidi, ecc.) le iscrizioni di cui al precedente comma saranno riportate su apposita targa, la inamovibilita' della quale sara' garantita da bolli.
E' consentito, che le scale graduate degli indicatori automatici portino, oltre l'ultima suddivisione, un massimo di cinque intervalli, non computabili nella portata dello strumento.
I tratti relativi a tali intervalli, nonche' quelli compresi tra lo zero e la eventuale suddivisione corrispondente alla pesata minima dovranno essere di colore diverso da quello degli altri tratti della graduazione od essere tracciati su fondo che si distingua per diverso colore.
Gli involucri delle bilance automatiche e semi-automatiche da banco dovranno essere vincolati con bolli.
L'organo su cui va caricata la merce sara' costituito da un piatto rimovibile sostenuto da una crociera vincolata da bolli. Esso, qualora sia metallico, dovra' essere provvisto della marca di fabbrica e dell'indicazione della portata e dovra' essere legalizzato con bolli di verificazione.
L'indicazione del valore di pesata minima sara' obbligatoria per gli strumenti le cui suddivisioni non siano interiori a 5 grammi.
Detto valore dovra' essere pari ad almeno venti volte quello di un intervallo della graduazione.
Nelle bilance automatiche e semi-automatiche da banco non e' consentita l'applicazione di masse regolatrici dell'equilibrio a zero.
Le bilance automatiche e semi-automatiche a piattaforma e le bilance pensili potranno avere la massa di correzione, come e' indicato dall'art. 69. Le norme per il vincolo, parziale o totale, dell'involucro, in relazione al sistema di leve, usato per il sostegno e la riduzione del carico, ed alla eventuale presenza di masse aggiuntive interne, saranno stabilite dal provvedimento di ammissione.
Il sistema di leve potra' essere modificato, rispetto a quello ammesso, senza che occorra un particolare provvedimento, nel caso di strumenti destinati ad usi speciali, purche' soddisfi alle norme generali in vigore e purche' il complesso degli organi del funzionamento automatico resti inalterato.
Il valore della pesata minima, nelle bilance a piattaforma e pensili, dovra' essere non inferiore a cinquanta volte quello rappresentato da un intervallo della scala graduata.
Nelle bilance semi-automatiche portatili, a piattaforma, le aste ausiliarie di stadera per l'aumento della portata, dovranno essere disposte dalla parte della piattaforma.
Negli strumenti il cui indicatore automatico sia di portata inferiore ai 10.000 kg, la portata delle aste ausiliarie di stadera non dovra' superare quella dell'indicatore stesso, non considerando nel computo la graduazione dell'eventuale nonio.
Negli strumenti di qualsiasi portata, il valore di ogni intervallo della graduazione dell'asta, e dell'eventuale nonio, dovra' rappresentare uno dei pesi enumerati nella tabella B annessa alla legge. Detto valore, inoltre, non potra' superare quello della portata dell'indicatore automatico, ne' essere inferiore a quello di un intervallo della graduazione dell'indicatore stesso.
Le bilance automatiche (da banco, a piattaforma, pensili) assumono posizioni di equilibrio differenti per i diversi carichi indicati sul quadrante.
Qualora, sotto un carico qualsiasi, dallo zero alla portata massima, l'indice non assuma la posizione che ad esso compete, questa dovra' ottenersi con l'aggiunta o la sottrazione di un peso non maggiore di quello rappresentato da un intervallo della graduazione.
Se questa condizione non sara' soddisfatta, lo strumento non potra' essere legalizzato.
La posizione normale d'uso delle bilance automatiche e semi-automatiche, portatili, da banco o a piattaforma, sara' indicata da una livella a bolla d'aria, sferica, e sara' definita, a strumento scarico, dalla corrispondenza dell'indice col tratto zero, quando la bolla e' centrata.
La livella dovra' essere disposta in lungo ben visibile e sara' vincolata ad una parte rigidamente connessa col supporto del giogo pendolare, ovvero negli strumenti con testata girevole, col sostegno rispetto al quale la testata stessa e' libera di girare.
La sensibilita' della livella dovra' essere tale che, per una inclinazione della bilancia che produca nella posizione dell'indice, la variazione, rispetto allo zero, di un intervallo della graduazione, la bolla debba spostarsi dalla sua posizione centrale, di almeno un millimetro. L'inclinazione suddetta, col piatto delle merci carico di un peso pari alla portata del quadrante, non dovra' produrre una variazione superiore a quella di un intervallo, precedentemente considerata.
Nelle bilance automatiche pensili la posizione normale d'uso sara' determinata dalla verticalita' dell'asse mediano dello strumento, accertabile a vista. Detta condizione dovra' essere osservata anche nel caso che i ganci di applicazione del carico siano multipli.


Art. 2

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Comma 1

All'art. 25 del precitato regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare e' aggiunto il seguente comma:
"Nelle misure di vetro a bocca svasata (per osti), i diametri in corrispondenza della linea di fiducia, avranno valore non superiore ai seguenti:
misure inferiori al mezzo litro...................... 40 mm mezzo litro.......................................... 45 " litro................................................ 55 " doppio litro......................................... 70 "


Art. 3

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Comma 1

Gli articoli 7 e 13 del precitato regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 7. - Potranno essere ammessi con provvedimento ministeriale, sentito il Comitato centrale metrico, pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare contemplati dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se siano di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel presente regolamento.
Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero dell'industria e del commercio, dovranno essere corredate dai disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, e, a richiesta di esso, anche di un esemplare dello strumento.
Art. 43. - La campana del gasometro sara' cilindrica, terminera' a cupola, e sara' formata di un metallo che non possa alterarsi al contatto del gas, ne' produrre alterazioni nel gas medesimo. Inoltre dovra' avere la parete sufficientemente spessa e convenientemente rinforzata in modo da non subire deformazioni.
All'esterno, la campana portera' saldata una scala graduata in litri, la quale, dopo essere stata verificata, verra' munita di bolli.
La cupola della campana avra' una tubatura a cui si possa applicare una canna di vetro del diametro interno di 15 mm almeno. Questa dovra' potersi disporre parallelamente alla scala graduata per verificare, quando occorra, l'esattezza della scala medesima. La campana sara' sospesa ad un nastro avvolto sopra una puleggia fissa in modo che il suo asse rimanga verticale ed essa possa spostarsi verticalmente.
La campana dovra' essere munita di contrappesi per regolare la pressione del gas, la quale deve essere indicata da apposito manometro.
Inoltre vi saranno mezzi automatici atti a mantenere costanti, durante l'operazione, tanto il livello dell'acqua, quanto la pressione del gas nell'interno della campana.
La capacita' utile della campana dovra' essere non inferiore a 200 litri.
Il diametro interno della campana sara' in relazione alla sua capacita' utile, come e' indicato nella seguente tabella:
Diametro
massimo

per la capacita di 200 litri............ 650 millimetri per capacita da oltre 200 a 300 litri.... 750 "
" " " " 300 a 500 " .... 800 "
" " " " 500 a 1500 " .... 1050 "
" " di oltre 1500 litri............ 1350 "


Art. 4

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Comma 1

All'art. 64 del piu' volte citato regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, e' sostituito il seguente:
Art. 64. - Per la sensibilita' degli strumenti per pesare sono stabilite le norme appresso indicate:
A) Bilance semplici e composte a bracci uguali:
a) le bilance semplici a bracci uguali, di qualsiasi portata, aventi le caratteristiche di cui all'art. 66, dovranno dare uno spostamento effettivo dell'indice di almeno 2 mm con l'aggiunta, su di uno dei piatti, di un peso pari ad 1/50.000 del carico massimo.
Esse saranno contrassegnate con l'iscrizione della sigla 64/a, da apporre accanto alla marca di fabbrica;
b) le bilance semplici a bracci uguali, di portata non superiore a 50 grammi, dovranno dare lo stesso spostamento, con l'aggiunta, su di uno dei piatti, di un peso pari ad 1/5000 del carico massimo;
c) le bilance semplici a bracci uguali, di portata superiore a 50 grammi, dovranno dare uno spostamento effettivo di almeno 5 millimetri, con l'aggiunta, su di uno dei piatti, dei seguenti pesi: per portate da oltre 50 gr. a 5 kg.... 1/2000 del carico massimo per portate da oltre 5 a 10 kg........ 2,5 grammi
per portate maggiori di 10 kg......... 1/4000 del carico massimo
d) le bilance composte a sospensione inferiore e a bracci uguali, dovranno dare lo stesso spostamento dell'indice con l'aggiunta di pesi doppi di quelli indicati per le bilance semplici a bracci uguali, di corrispondente portata;
B) Bilance semplici, composte e a piattaforma, a bracci disuguali - Stadere:
e) le bilance semplici e composte a bracci disuguali e le stadere semplici e composte, dovranno dare uno spostamento effettivo di almeno 5 millimetri, con l'aggiunta o la sottrazione dei seguenti pesi:
per portate fino a 5 kg.................... 1/250 del carico massimo per portate da oltre 5 fino a 10 kg........ 20 grammi
per portate da oltre 10 fino a 100 kg...... 1/500 del carico massimo per portate da oltre 100 fino a 200 kg..... 200 grammi
per portate da oltre 200 fino a 1000 kg.... 1/1000 del carico massimo per portate da oltre 1000 fino a 2000 kg... 1000 grammi
per portate maggiori di 2000 kg............ 1/2000 del carico massimo
f) le bilance e stadere a piattaforma, portatili e fisse, dovranno dare lo stesso spostamento dell'indice con l'aggiunta o la sottrazione dei seguenti pesi:
per portate fino a 100 kg.................. 1/500 del carico massimo per portate da oltre 100 fino a 200 kg..... 200 grammi
per portate da oltre 200 fino a 1000 kg.... 1/1000 del carico massimo per portate da oltre 1000 fino a 2000 kg... 1 kg.
per portate da oltre 2000 fino a 10000 kg.. 1/2000 del carico massimo per portate da oltre 10000 fino a 20000 kg. 5 kg.
per portate maggiori di 20000 kg........... 1/4000 del carico massimo
In ogni caso, nelle stadere di qualsiasi tipo, nelle quali il peso corrispondente ad un intervallo dell'asta o dell'eventuale nonio sia diverso da quello indicato dalle tabelle precedenti, lo spostamento suddetto dovra' avvenire per l'aggiunta, o la sottrazione del minore dei due pesi;
C) Bilance automatiche e semi-automatiche.
Nelle bilance automatiche e semi-automatiche il valore della sensibilita' e la tolleranza ammessa saranno definiti; per qualsiasi carico, fino al raggiungimento della portata massima dello strumento, dal valore in peso di un intervallo della scala graduata.
Il valore ponderale massimo e l'ampiezza minima dei predetti intervalli, stabiliti in relazione alla portata dello strumento, saranno quelli appresso indicati:
g) bilance automatiche e semi-automatiche da banco.





Valore ponderale massimo di ciascun intervallo




Ampiezza minima di ciascun intervallo





h) bilance automatiche e semi-automatiche a piattaforma portatili o fisse, e pensili:





=====================================================================
| Valore | Ampiezza
| ponderale | minima
| massimo | di ciascun
| di ciascun | intervallo
| intervallo |
|-------------|-----------
| |
per portate fino a 20 kg................. | 1/1000 | 1 mm
|della portata|
| |
per portate da oltre 20 fino a 30 kg. | 20 gr | 1 "
| |
" " " " 30 " 50 " | 50 " | 1 "
| |
" " " " 50 " 100 " | 100 " | 1,5 "
| |
" " " " 100 " 300 " | 200 " | 1,5 "
| |
" " " " 300 " 500 " | 500 " | 1,5 "
| |
" " " " 500 " 1.000 " | 1 kg | 1,5 "
| |
" " " " 1.000 " 2.500 " | 2 " | 1,5 "
| |
" " " " 2.500 " 5.000 " | 5 " | 2 "
| |
" " " " 5.000 " 10.000 " | 10 " | 2 "
| |
" " " " 10.000 " 50.000 " | 20 " | 2 "
| |
| |
| | 50 " | 3 "
per portate maggiori di....... 50.000 kg. | < oppure:
| | 20 " | 2 "
| |
| |




Il valore ponderale di ciascun intervallo dovra', in ogni caso, corrispondere ad uno, dei pesi enumerati nella tabella B) annessa alla legge.
Nelle bilance automatiche e semi-automatiche, a piattaforma, e pensili, con quadrante circolare e lancette a giri multipli l'ampiezza minima di 1 mm sara' tollerata fino alla portata di 100 kg esclusi, purche' il valore ponderale dell'intervallo non superi i 50 grammi.
Nelle bilance per uso degli uffici postali, aventi la portata da 20 a 30 kg sara' tollerato, per ciascun intervallo, un valore ponderale massimo di 50, anziche' di 20 gr.
Nei quadranti con intervalli di ampiezza variabile, l'ampiezza minima prescritta dalla tabella sara' quella dell'intervallo piu' stretto.
Nelle bilance semi-automatiche con indicazione del peso in piu' o in meno, il valore ponderale massimo di ciascun intervallo si intendera' riferito alla portata dello strumento.
Con le norme stabilite dall'art. 7 potranno essere anche ammesse bilance automatiche e semi-automatiche, da banco, a piattaforma - portatili o fisse - e pensili, destinate ad usi speciali, nelle quali il valore ponderale massimo o l'ampiezza minima di ciascun intervallo della scala graduata siano diversi da quelli stabiliti dalle tabelle g) ed h).
I predetti strumenti dovranno recare, sul quadrante od in altra parte chiaramente visibile, l'indicazione dell'uso specifico cui sono destinati;
D) Bilance automatiche e semi-automatiche a carico costante.
Bilance a nastro trasportatore:
i) le bilance automatiche e semi automatiche funzionanti a carico costante e a moto continuo, le insaccatrici, le impacchettatrici e simili, quando non sia diversamente disposto dal provvedimento di ammissione, saranno ritenute sufficientemente sensibili quando si abbia un apprezzabile variazione nel valore medio di almeno cinque pesate, con l'aggiunta o la sottrazione, sul piatto dei pesi legali, di uno dei pesi appresso indicati:
per portate fino a 250 gr............. 1/50 del carico massimo per portate da oltre 250 a 1000 gr.... 5 grammi
per portate da oltre 1 kg a 20 kg..... 1/200 del carico massimo per portate da oltre 20 kg a 25 kg.... 100 grammi
per portate oltre 25 kg............... 1/250 del carico massimo
l) gli strumenti automatici e semi-automatici (bilance o stadere) destinati a pesare la merce contenuta in carrelli tarati, correnti su rotaie o funi, dovranno accusare una apprezzabile variazione nell'indicazione media, con l'aggiunta o la sottrazione di un peso pari ad 1/200 del carico pesato. L'indicazione media dovra' essere ottenuta, effettuando una serie di almeno cinque pesate, con un carico corrispondente alla portata dello strumento.
I valori di cui alle lettere i) ed l) varranno, oltre che per la valutazione della sensibilita', anche quale tolleranza;
m) le bilance automatiche destinate a pesare materie trasportate da un nastro in movimento dovranno soddisfare alle norme relative all'esattezza che saranno stabilite caso per caso dallo specifico provvedimento di ammissione, emanato ai sensi degli articoli 6 e 7.
La tolleranza sara' di 1/100 del carico pesato, in piu' o in meno.
I valori indicati per la sensibilita' e per le tolleranze negli strumenti automatici e semi-automatici alle lettere g), h), i) ed l), nonche' le tolleranze per gli, strumenti di cui alla lettera m), si applicheranno sia in sede di verificazione prima che in sede di verificazione periodica.


Art. 5

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Comma 1

Le disposizioni emanate a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, che siano contrastanti o incompatibili con le disposizioni del presente decreto, sono abrogate.
Gli strumenti per pesare, gli apparecchi automatici e semi-automatici per misurare liquidi, le misure di capacita', che non abbiano i requisiti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, ma che siano stati costruiti secondo le norme anteriormente vigenti, saranno ancora ammessi alla verificazione purche' presentati entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto.
Gli strumenti per pesare, gli apparecchi automatici e semi-automatici per misurare liquidi e le misure di capacita' che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano muniti dei bolli di verificazione prima e quelli di cui al comma precedente, continueranno ad essere ammessi, fino ad esaurimento, alle verificazioni periodiche successive.