La classificazione, la denominazione e la determinazione del valore dei materiali occorrenti per il servizio dei corpi, enti, istituti e stabilimenti militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono stabilite con decreti del Ministro per la difesa.
Con decreti Ministeriali sara' altresi' indicata, quando del caso, la corrispondenza fra la classificazione e la denominazione attuale e quelle che saranno stabilite a termine del precedente comma.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il servizio che per prim o adotta un materiale (previa, per i materiali di maggiore importanza militare, l'omologazione dello Stato Maggiore), ne propone la identificazione e la classificazione all'organo di codificazione, specificandone la denominazione, le caratteristiche tecniche o funzionali, l'unita' di distribuzione o di misura e il relativo valore d'inventario.
L'organo di codificazione provvede a schedare ed a codificare il materiale proposto; se il materiale risulti gia' schedato l'organo predetto attribuisce ad esso i dati di codificazione gia' esistenti.
Con circolare a firma del Ministro o, per delega, del direttore generale, si provvede a disporre l'immissione del materiale schedato nell'Amministrazione indicandone i dati di codificazione.
Art. 3
#Comma 1
La vendita dei materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, cui provvedono in base alle disposizioni vigenti organi militari diversi dal Ministero, e' subordinata all'autorizzazione, di massima o per singola vendita, che sara' data dal Ministero stesso, indipendentemente dall'attuale classe di appartenenza dei materiali.