E' approvata e resa esecutiva, l'annessa convenzione stipulata in Roma il 25 ottobre 1958 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze statistiche demografiche ed attuariali della Universita' di Roma.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di assicurazioni sociali in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Universita' di Roma, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.