Le province di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare, ai sensi dell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale, l'ufficio e le attribuzioni del segretario provinciale, al fine di adeguarli alle particolari esigenze delle due Province.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le stesse Province provvedono alla nomina, del segretario provinciale e a disciplinare lo stato giuridico ed economico.
Art. 3
#Comma 1
Agli effetti della partecipazione ai concorsi per i posti di segretario provinciale e comunale dei ruoli nazionali, i servizi prestati presso le due province di Trento e Bolzano dai segretari provinciali sono valutabili come servizi di segretario generale del grado 5°, di cui alla tabella G allegata alla legge 9 agosto 1954, n. 748, purche' i predetti funzionari provinciali abbiano gia' fatto parte del ruolo nazionale dei segretari provinciali o comunali con il grado almeno immediatamente interiore.