IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il decreto Presidenziale 22 dicembre 1954, n. 1459, con il quale e' stato approvato e reso esecutorio l'atto 7 ottobre 1954 per la nuova concessione alla Compagnie des Chemins de Fer du Midi de l'Italie della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife;
Ritenuto che, in dipendenza dell'accordata proroga al termine di ultimazione dei lavori oggetto del suindicato atto 7 ottobre 1954, la predetta Compagnia ha chiesto la riduzione da un decimo ad un ventesimo della percentuale trattenuta a garanzia sull'ammontare degli stati di avanzamento;
Udita la Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato in data 17 marzo 1958 con la Compagnie des Chemins de Fer du Midi de l'Italie per la riduzione ad un ventesimo della percentuale trattenuta a garanzia sull'ammontare degli stati d'avanzamento relativi ai lavori di ricostruzione e trasformazione del tronco Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, concessi con atto 7 ottobre 1954, approvato con decreto Presidenziale 22 dicembre 1954, n. 1459.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1