DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1102/1958 - Riduzioni daziarie, a partire dal 1° gennaio 1959, per alcuni prodotti importati da tutti i Paesi.

Riduzioni daziarie, a partire dal 1° gennaio 1959, per alcuni prodotti importati da tutti i Paesi.

Numero 1102 Anno 1958 GU 31.12.1958 Codice 058U1102

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-29;1102

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Dal 1° gennaio 1959 fino a contraria disposizione, sono sospesi per i prodotti compresi nelle annesse tabelle A. e B. firmate dal Ministro per le finanze, i relativi dazi temporanei attualmente in vigore e si applicano i dazi indicati nelle stesse tabelle a fianco di ciascun prodotto.
I dazi indicati nelle suddette tabelle rimarranno in vigore anche dopo l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali di importazione; approvato con decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105.


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.