Le merci elencate nell'allegato 1 al presente decreto, importate dai territori della Comunita' europea della energia atomica, sono ammesse in esenzione da dazi doganali e da ogni restrizione quantitativa, a condizione che siano accompagnate dal "certificato di libera pratica" rilasciato dalle Autorita' doganali del territorio di esportazione in conformita' alle norme di cui all'allegato 2 al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per le merci elencate nell'allegato 1 al presente decreto, importate dai territori della Comunita' europea dell'energia atomica, che non sono accompagnate dal certificato di libera pratica o che sono importate da territori non appartenenti a tale Comunita', debbono essere riscossi i dazi della tariffa comune indicati nello allegato stesso.
Art. 3
#Comma 1
Fino al 1° gennaio 1964, i dazi di cui all'art. 2 sono applicati per le seguenti merci nella misura indicata a fianco di ciascuna di esse:
ex 84.14 - Forni appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% ex 81.17 - Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% ex 84.18 - Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% ex 84.44 - Laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% ex 84.45 - Macchine utensili appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (applicazione di guaine, rimozione di guaine, foggiatura, ecc.). . 7% ex 84.59 - Macchine, apparecchi e congegni meccanici appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sintetizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% ex 85.11 - Forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie mediante induzione o mediante perdite dielettriche, appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% ex 85.22 - Macchine ed apparecchi elettrici appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la, rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati, non espressamente nominati in alcuna voce della sezione XVI della tariffa, qualunque sia la voce dei capitoli 84 e 85 nella quale essi sono da classificare . . . . 7%
Art. 4
#Comma 1
Fino al 1° gennaio 1962, l'applicazione dei dazi di cui all'art. 2 e' sospesa per le seguenti merci:
ex 28.51 - Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno e' superiore a 1: 5.000.
ex 84.59 - Reattori nucleari.
Art. 5
#Comma 1
Fino al 1° gennaio 1964, l'applicazione dei dazi di cui all'art. 2 e' sospesa per le seguenti merci:
ex 84.17 - Apparecchi per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno e' superiore a 1: 5.000.
ex 84.18. Macchine ed apparecchi per la separazione degli isotopi dell'uranio.
ex 84.18 - Macchine ed apparecchi per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno e' superiore a 1: 5.000, ex 84.59 - Macchine, apparecchi e congegni meccanici per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno e' superiore a 1: 5.000.
ex 85.22 - Macchine ed apparecchi elettrici per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno e' superiore a 1:
5.000.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio