La frazione Chiesina Uzzanese e' distaccata dal comune di Uzzano (Pistoia) e costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione "Chiesina Uzzanese" e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
La sede municipale del comune di Uzzano e' trasferita nella frazione Santa Lucia dello stesso Comune.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il prefetto della provincia di Pistoia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Uzzano ed il costituito comune di Chiesina Uzzanese, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Uzzano.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Uzzano, che sara' inquadrato negli organici del comune di Chiesina Uzzanese, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.