DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 2050/1962 - Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di "Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di "Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.

Numero 2050 Anno 1962 GU 23.03.1963 Codice 062U2050

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2050

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 19 settembre 1962 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica" della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Torino.


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

I contributi annui a carico della S.p.A. S.A.V.I.D. vengono determinati in lire 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente articolo 2 e in lire 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.


Art. 4

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Comma 1

L'Universita' degli studi di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto sia il contributo di cui al precedente art. 3 da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.


Art. 5

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo i contributi in essa, previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.