DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 2040/1962 - Norme per la coltivazione agricola di alcuni terreni compresi nel perimetro della laguna di Venezia.

Norme per la coltivazione agricola di alcuni terreni compresi nel perimetro della laguna di Venezia.

Numero 2040 Anno 1962 GU 20.03.1963 Codice 062U2040

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-15;2040

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Sono permanentemente sottratti ai divieti sanciti per la coltivazione agricola nel perimetro della laguna di Venezia i terreni che trovansi specificatamente indicati nella planimetria scala 1: 25.000 allegata al presente decreto e vistata dal Ministro proponente della superficie di ha 660 (seicentosessanta).


Art. 2

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Comma 1

Entro un biennio dalla data del presente decreto il Magistrato alle acque provvedera' alla modifica dell'attuale conterminazione lagunare, per la estromissione effettiva dei terreni sopra accennati.


Art. 3

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Comma 1

In deroga alle vigenti disposizioni e' consentita la costruzione di un argine verso la laguna per difendere i terreni suddetti.
La spesa per la costruzione dell'argine e per la sistemazione dei terreni retrostanti e' per intero a carico dei possessori e degli enti interessati.
Le dimensioni e le modalita' costruttive dell'argine dovranno essere preventivamente approvate dal Magistrato alle acque nei modi di legge e l'opera sara' eseguita sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio del genio civile di Venezia.


Art. 4

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Comma 1

Resta fermo ed impregiudicato l'eventuale diritto dello Stato circa la proprieta' dell'intera superficie o di singole aree, coltivate o no, comprese fra la vecchia e la nuova linea di conterminazione lagunare.