Sono permanentemente sottratti ai divieti sanciti per la coltivazione agricola nel perimetro della laguna di Venezia i terreni che trovansi specificatamente indicati nella planimetria scala 1: 25.000 allegata al presente decreto e vistata dal Ministro proponente della superficie di ha 660 (seicentosessanta).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Entro un biennio dalla data del presente decreto il Magistrato alle acque provvedera' alla modifica dell'attuale conterminazione lagunare, per la estromissione effettiva dei terreni sopra accennati.
Art. 3
#Comma 1
In deroga alle vigenti disposizioni e' consentita la costruzione di un argine verso la laguna per difendere i terreni suddetti.
La spesa per la costruzione dell'argine e per la sistemazione dei terreni retrostanti e' per intero a carico dei possessori e degli enti interessati.
Le dimensioni e le modalita' costruttive dell'argine dovranno essere preventivamente approvate dal Magistrato alle acque nei modi di legge e l'opera sara' eseguita sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio del genio civile di Venezia.
Art. 4
#Comma 1
Resta fermo ed impregiudicato l'eventuale diritto dello Stato circa la proprieta' dell'intera superficie o di singole aree, coltivate o no, comprese fra la vecchia e la nuova linea di conterminazione lagunare.