Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per i sottoelencati prodotti, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, senza i certificati prescritti, e per le provenienze estranee alla predetta Comunita', destinati all'esercizio delle autostrade, si applicano nella misura a fianco di ciascuno di essi indicati, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
ex 81.52-C-III - macchine di entrata e
di uscita............. dazio 11%
ex 84.52-C-IV - registratori automati
ci per la tabulazione
dei transiti.......... " 11%
ex 85.22-C-IV - pedane sensibili...... " 10%
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.