IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
18) Diritto dell'economia;
19) Diritto internazionale, privato e processuale;
20) Organizzazione internazionale.
L'insegnamento complementare di "Diritto coloniale" e' soppresso.
L'art. 30, contenente norme relative alle propedeuticita' delle materie del corso di laurea in scienze naturali e' integrato nel senso che l'insegnamento di "Zoologia" deve intendersi "Zoologia I".
Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di "Biochimica applicata".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1