L'impresa della Societa' Romana di Elettricita' per azioni, con sede in Roma, via Poli n. 14, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.
Art. 3
#Comma 1
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' Romana di Elettricita' per azioni, con sede in Roma, via Poli n. 14, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.