Per i prodotti indicati nella annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunita', il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 aprile 1963, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'olio di oliva vergine in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg. o meno (voce di tariffa ex 15.07-B-II-a-1), proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea, scortato dai certificati prescritti, e ammesso all'importazione in esenzione da dazio.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.