IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 2 della legge 31 ottobre 1961, n. 1123, con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1961-62;
Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l'art. 1 della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;
Considerato che il "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello stato, tenuto conto dell'assegnazione in suo favore di L. 100.000.000 iscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1961-62, presenta, al 30 giugno 1962, una disponibilita' di L. 188.644.323;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria, centrale, e' autorizzato, per l'esercizio finanziario 1961-62, il prelevamento di L. 188.644.323 (centottantottomilioniseicentoquarantaquattromilatrecentoventitre) da versarsi alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 22 dell'entrata "Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria" dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 26 di spesa "(Contributi per l'assicurazione del personale non di ruolo iscritto all'istituto nazionale della previdenza sociale ed alla Cassa invalidi della marina mercantile".
Il presente decreto sara' allegato al rendiconto della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1961-62.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1