IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1941, n. 957;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 27 giugno 1961, n. 544, che approva unitamente allo stato di previsione del Ministero delle finanze, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1961-62;
Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda sali di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilita';
Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' autorizzato il prelevamento di L. 600.000.000 dal fondo di riserva per le spesa impreviste dell'Azienda sali, da versarsi alla Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 20 "Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1961-62 e da iscriversi, per L. 300.000.000 alla competenza del capitolo 45: "Compra dei sali, compresi i canoni, ecc.", e per L. 300.000.000, alla competenza del capitolo 46:
"Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc., servizio delle saline", della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.
Questo decreto sara' comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1961-62.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1