IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica e' autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessita' di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nel dispositivo del presente decreto;
Visto il voto 13 gennaio 1961, n. 14, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di legge 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nell'intero territorio delle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1