Per l'anno 1960, il contributo di cui all'art. 22, lettera b) della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e' stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, nelle misure seguenti:
L. 10 per le province di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Potenza, Reggio Calabria;
L. 12 per le province di Aosta, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Foggia, Latina, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Vicenza;
L. 14 per la provincia di Nuoro;
L. 18 per la provincia di Gorizia;
L. 22 per le province di Treviso e Viterbo;
L. 24 per le province di Alessandria, Frosinone e Novara;
L. 26 per la provincia di Pavia; - L. 27 per la provincia di Verona;
L. 28 per le province di Ferrara e Rovigo;
L. 30 per le province di Bolzano, Cagliari, Grosseto, Imperia, L'Aquila, Modena, Rieti, Roma, Sassari, Sondrio, Terni, Udine;
L. 31 per la provincia di Vercelli;
L. 32 per le province di Cremona e Trento;
L. 33 per la provincia di Bergamo;
L. 34 per la provincia di Brescia;
L. 36 per le province di Ancona, Forli', Macerata, Milano e Parma;
L. 40 per le province di Arezzo, Como, Padova e Savona;
L. 42 per le province di Firenze, Perugia, Pistoia e Siena;
L. 44 per la provincia di Bologna;
L. 45 per la provincia di Mantova;
L. 48 per le province di Ascoli Piceno, Belluno, Genova, La Spezia, Livorno, Lucca, Pesaro, Piacenza, Pisa, Massa Carrara, Ravenna, Varese, Venezia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sia pubblicazione.