I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti ai concorsi con riserva di posti a favore di candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca, indetti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, hanno facolta', qualora espressamente lo richiedano, di sostenere in luogo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396, tutte le prove obbligatorie di esame nella suddetta lingua. In tal caso essi dovranno dimostrare, mediante prova di esame, scritta e orale, di avere piena conoscenza della lingua italiana.
Per l'espletamento delle prove scritte ed orali inerenti ai concorsi di cui sopra le Commissioni di esame saranno assistite da esperti docenti della lingua tedesca.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha facolta' di disporre, anche in deroga alle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di candidati, che le Amministrazioni dello stato bandiscano concorsi distinti per la copertura di aliquote di posti vacanti nei gradi iniziali di ciascun ruolo da riservare ai candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca, a mezzo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ovvero con le prove di esame previste dall'art. 1 del presente decreto.
I posti eventualmente non coperti su tali aliquote rimangono a disposizione dell'Amministrazione per i successivi concorsi riservati ai candidati di cui al precedente comma.
Art. 3
#Comma 1
I vincitori dei concorsi cui spettino i posti riservati di cui al precedente articolo, potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio nella provincia di Bolzano.