DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1080/1958 - Dichiarazione di pubblica utilita' di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Imperia.

Dichiarazione di pubblica utilita' di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Imperia.

Numero 1080 Anno 1958 GU 23.12.1958 Codice 058U1080

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-19;1080

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Imperia, nonche' ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalita' dei servizi della Marina militare nello stesso Comune sono dichiarati di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.


Art. 2

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Comma 1

All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento e' stabilito in anni tre sempre a far tempo dalla data suddetta.