La, lettera f) del quarto comma dell'art. 1 del regolamento per i ragionieri geometri del Genio militare, approvato con regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326, e' sostituita dalla seguente:
"f) avere il diploma di geometra o di perito agrimensore".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1