IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica e' autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessita' di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori dei Comuni della provincia di Cuneo indicati nella parte dispositiva del presente decreto (alcuni dei quali peraltro gia' soggetti a tutela in quanto facenti parte del territorio dei Comuni assoggettati alla tutela della pubblica Amministrazione col decreto reale 18 ottobre 1934, n. 2174);
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il voto 20 marzo 1958, n. 520, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei seguenti Comuni della provincia di Cuneo:
Alba - Bagnolo Piemonte - Beinette - Benevagienna - Boves - Caraglio - Farigliano - Faule (gia' facente parte del comune di Polonghera) - Govone - Grinzane Cavour - Guarene - Lequio Tanaro - Magliano Alfieri - Monticello di Alba - Marzole - Peveragno - Pianfei - Piozzo - Roddi - Ruffia (gia' facente parte del comune di Scarnafigi) - Salmour - Sanfre' (gia' facente parte del comune di Bra) - Santa Vittoria di Alba - Torre San Giorgio (gia' facente parte del comune di Moretta) - Verduno.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1