DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1011/1958 - Approvazione del regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950, relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 6

Approvazione del regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950, relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 6

Numero 1011 Anno 1958 GU 21.11.1958 Codice 058U1011

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-14;1011

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

E' approvato il regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950, relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 677, secondo il testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per gli affari esteri.


Art. 2

#

Comma 1

Gli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico indicato nell'art. 1 faranno carico sull'apposito stanziamento di L. 1.000.000.000, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri al capitolo 117-bis per l'esercizio finanziario 1954-55, corrispondente al capitolo 164 aggiunto per l'esercizio 1957-1958, con la denominazione "Somma occorrente per provvedere alle spese previste dall'allegato A, paragrafo 2, lettera b), all'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia, approvato con la legge 30 giugno 1954, n. 677".


Art. 3

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.