DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 955/1958 - Istituzione di un posto convenzionato di professore universitario di ruolo nell'Universita' degli studi di Pisa.

Istituzione di un posto convenzionato di professore universitario di ruolo nell'Universita' degli studi di Pisa.

Numero 955 Anno 1958 GU 28.10.1958 Codice 058U0955

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-13;955

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Pisa in data 12 giugno 1958 e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulato in Pisa il 13 settembre 1958 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Pisa.


Art. 2

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Comma 1

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Pisa nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 3

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Comma 1

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui a precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.


Art. 4

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Comma 1

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.