DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 168/1963 - Dichiarazione di pubblica utilita' di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Monte di Procida (Napoli).

Dichiarazione di pubblica utilita' di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Monte di Procida (Napoli).

Numero 168 Anno 1963 GU 11.03.1963 Codice 063U0168

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-01-28;168

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Monte di Procida (Napoli), nonche' ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalita' dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.


Art. 2

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Comma 1

All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1565, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre dalla data di pubblicazione dal presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento e' stabilito in anni tre sempre a far tempo dalla data suddetta.