Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 1963, all'esportazione verso la Francia dei seguenti prodotti e' dovuta una tassa compensativa nella misura sotto indicata:
1) Frigoriferi elettrodomestici (voce della tariffa doganale n. 84.15-C-II):
lire 31,658 per ciascun litro di capacita', dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 aprile 1963;
lire 23,673 per litro di capacita', dal 1 maggio 1963 al 30 giugno 1963;
lire 15,824 per litro di capacita', dal 1° al 31 luglio 1963;
2) Gruppi motocompressori ermetici per frigoriferi elettrodomestici (voce della tariffa doganale ex 84.11-A-II-d-1):
10,98% del valore, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 aprile 1963;
8.23% del valore, dal 1° maggio 1963 al 30 giugno 1963;
5,49% del valore, dal 1° luglio 1963 al ((31 luglio 1963));
3) Armadi elettrodomestici per frigoriferi non attrezzati di un gruppo frigorifero (voce della tariffa doganale ex 84.15-D-l):
10,98% del valore, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 aprile 1963;
8,23% del valore, dal 1 maggio 1963 al 30 giugno 1963;
5,49% del valore, dal 1 luglio al 31 luglio 1963;
4) Installazioni frigorifere a compressione per frigoriferi elettrodomestici ad elementi costitutivi aventi un basamento comune o facenti corpo tra loro (voce della tariffa doganale ex 84.15-A-I):
10,98% del valore, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 aprile 1963;
8.23% del valore dal 1 maggio 1963 al 30 giugno 1963:
5,49% del valore, dal 1 luglio al 31 luglio 1963.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La tassa di cui al precedente articolo e' riscossa dalle Dogane, in aggiunta agli altri diritti applicabili alla esportazione dei prodotti cui si riferiscono, e con le norme stabilite in materia di applicazione dei dazi doganali.
Art. 3
#Comma 1
Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione della tassa di compensazione di cui all'art. 1 affluiscono al capitolo da istituire nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1962-1963, ed al corrispondente capitolo dell'esercizio successivo, avente la seguente denominazione:
"Tasse di compensazione autorizzate ai sensi dell'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea".
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.