Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Palermo il 24 aprile 1962 per la istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "Semeiotica chirurgica", in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo, nella tabella D annessa ai predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni e, ai sensi dell'art. 1 (sub-art. 13 -bis) della legge 24 giugno 1958, n. 465; un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facolta' in base ai citato decreto legislativo n. 1172.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati, rispettivamente, in lire 3.800.000 (tre milioni ottocentomila) e lire 1.800.000 (un milione ottocentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 ed in lire 760.000 (settecentosessantamila) e lire 360.000 (trecentosessantamila) per la costituzione dello speciale fondo per l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.
Art. 4
#Comma 1
L'Universita' di Palermo si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ad titolari dei posti di cui all'art. 2, oltre all'ammontare dei contributi per trattamento di quiescenza, dei titolari medesimi, previsti dall'art. 3.
Art. 5
#Comma 1
Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in esse previsti, i posti di cui all'art. 2 saranno senz'altro oppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.
Art. 6
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatte affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.