IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in particolare l'art. 50, con cui, fra l'altro, sono istituiti con effetto dall'anno accademico 1963-64, centoventi nuovi posti di professore universitario di ruolo, di cui 40 da destinarsi al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le Facolta' scientifiche e a 500 per le altre;
Veduti i propri decreti in data 1 e 23 dicembre 1962, con i quali veniva fatto luogo alla ripartizione di 116 dei 120 posti di professore universitario di ruolo di nuova istituzione, facendosi riserva di successiva assegnazione dei rimanenti quattro posti da destinarsi al raddoppiamento di cattedre;
Ravvisata la necessita' di procedere, intanto, in relazione alle esigenze degli studi, all'assegnazione di due dei quattro restanti posti di professore di ruolo destinati al raddoppiamento di cattedre;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Due dei rimanenti quattro posti di professore universitario di ruolo, dei 40 destinati al raddoppiamento di cattedre, sono assegnati, con effetto dall'anno accademico 1963-64, alle Facolta' di cui appresso, per gli insegnamenti rispettivamente indicati:
UNIVERSITA' DI ROMA
Numero dei
posti
-
Facolta' di Giurisprudenza:
per il raddoppiamento della cattedra di
Istituzioni di diritto privato . . . . . . . . . . . . . . 1
Facolta' di Lettere e filosofia:
per il raddoppiamento della, cattedra di
Letteratura latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1