Gli orari ed i programmi d'insegnamento in vigore negli Istituti tecnici agrari, industriali, commerciali, per geometri e nautici, sono sostituiti, con effetto dall'anno scolastico 1961-62, dagli orari e programmi di insegnamento allegati al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le materie d'insegnamento e le esercitazioni pratiche sono quelle determinate dai programmi di cui al precedente articolo.
Art. 3
#Comma 1
Le istruzioni per la prima attuazione dei nuovi orari e programmi sono impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.