IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numeri 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto, dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 42 - Agli insegnanti complementari del corso di, laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
Fisiopatologia (annuale);
Fisica del terreno agrario (annuale);
Miglioramento genetico delle piante agrarie (annuale);
Fitoiatria (semestrale);
Igiene, zootecnica (semestrale);
Fisiologia vegetale (annuale);
Metodologia statistica (annuale).
Art. 49, relativo agli Istituti e' abrogato e sostituito dal seguente:
Gli Istituti della Facolta' di agraria sono i seguenti
1) Istituto Agronomica e coltivazioni erbacee, cui fanno capo gli insegnamenti di Agronomia generale, Coltivazioni erbacee, Orticoltura e floricoltura, Ecologia, Miglioramento genetico delle piante agrarie, Fisica del terreno agrario, Agricoltura, tropicale e subtropicale, Metodologia statistica
2) Istituto di coltivazioni arboree, cui fanno capo gli insegnanti di: Coltivazioni arboree, Viticoltura, Olivicoltura.
3) Istituto di Chimica agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di: Chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica, Chimica organica, Chimica agraria (biennale).
4) Istituto di patologia vegetale, cui fanno capo gli insegnamenti di: Patologia vegetale, Fisiopatologia, Fitoiatria, Entomologia agraria.
5) Istituto di Microbiologia agraria e tecnica, cui fa capo l'insegnamento di Microbiologia agraria e tecnica.
6) Istituto di zootecnica, cui fanno capo gli insegnamenti di:
Zootecnia generale, Zootecnia speciale, Aviconiglicoltura, Igiene zootecnica.
7) Istituto di Anatomia e fisiologia degli: animali domestici cui fanno capo gli insegnamenti di: Zoologia generale, Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
8) Istituto di Meccanica agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di: Matematica, Fisica, Meccanica
9) Istituto di Costruzioni rurali, cui fanno capo gli insegnamenti di: Topografia e costruzioni rurali, idraulica agraria, Tecnica della bonifica.
10) Istituto di Industrie agrarie cui fa capo l'insegnamento delle industrie agrarie.
11) Istituto di Economia e politica, agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di: Principi di economia politica e statistica, Economia e politica agraria (biennale), Cooperazione agricola.
12) Istituto di Estimo rurale e contabilita', cui fa capo l'insegnamento di Estimo rurale e contabilita'.
13) Azienda agraria sperimentale "Enrico Pantanelli".
14) Azienda agraria sperimentale "Vincenzo Ricchioni".
Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
Letteratura umanistica;
Paleografia greca;
Numismatica.
La denominazione dell'insegnamento complementare, di "Filologia bizantina" viene mutata in "Filologia e storia bizantina".
Art. 60. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di lettere e filosofia viene aggiunto:
"Istituto di paleografia".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1