E' approvata, e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino, addi' 30 aprile 1959, fra gli enti morali in essa indicati per la istituzione e il mantenimento, nella citta' di Torino, di un Istituto superiore di educazione fisica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore di educazione fisica di Torino, mantenuto a totale carico degli enti morali indicati nella convenzione anzidetta.
Art. 3
#Comma 1
Agli studi che si compiranno presso l'Istituto di cui al precedente articolo e' riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'istituto medesimo pareggiato, a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.