DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 537/1960 - Inclusione dell'abitato di Case Bucci di Cornillo Vecchio, in comune di Amatrice (Rieti) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Inclusione dell'abitato di Case Bucci di Cornillo Vecchio, in comune di Amatrice (Rieti) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Numero 537 Anno 1960 GU 17.06.1960 Codice 060U0537

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-07;537

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista, la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 167, emesso nell'adunanza del 12 gennaio 1960;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 3, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Case Bocci di Cornillo Vecchio, in comune di Amatrice, in provincia di Rieti.