IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista, la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 167, emesso nell'adunanza del 12 gennaio 1960;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 3, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Case Bocci di Cornillo Vecchio, in comune di Amatrice, in provincia di Rieti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1