IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 455, che approva il piano regolatore della citta' di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonche' il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, con il quale fu approvato, cosi' come proposto dal Comune, il piano particolareggiato n. 133-bis di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona di via Trionfale e della Camilluccia;
Ritenuto che, nel voto della Commissione di cui all'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 355, nonche' nelle premesse del suddetto decreto l'altezza delle palazzine nella zona veniva indicata in m. 18, con riferimento alla proposta comunale;
Ritenuto che la proposta comunale, contenuta nella deliberazione consiliare del 24-25 maggio 1955, n. 911, stabiliva invece detta altezza in m. 19;
Considerato, pertanto, che l'indicazione di m. 18, di cui al citato decreto, e conseguenza di un errore materiale che va rettificato;
Visto il voto n. 685 espresso dalla Commissione per il piano regolatore di Roma;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A rettifica del decreto Presidenziale 29 aprile 1957, citato nelle premesse, l'altezza massima per le palazzine con limitazioni ricadenti nel perimetro del piano particolareggiato n. 133-bis, di esecuzione del piano di Roma approvato con il medesimo decreto, deve intendersi stabilita in m. 19 cosi' come proposto dal comune di Roma con delibera 24-25 maggio 1955, n. 911.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1