IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2481 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 91. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' aggiunto quello di "statistica".
Art. 92. - Al primo comma, relativo alle propedeuticita' degli esami nel corso di laurea in scienze naturali, e' aggiunta la seguente disposizione: "non potra' essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia senza aver prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica".
Art. 95. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e' aggiunto quello di "scienza dell'alimentazione".
Art. 96. - All'articolo relativo alle propedeuticita' degli esami nel corso di laurea in scienze biologiche, e' aggiunta la seguente disposizione: "non potra' essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia senza aver prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica".
Art. 98. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunto quello di "Istituto di chimica fisica" in sostituzione dell'"Istituto di chimica industriale" che viene soppresso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1