IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica e' autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessita' di dichiarare soggetti a tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il voto 14 giugno 1957, n. 1050, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei seguenti Comuni della provincia di Torino: Beinasco, Borgaro Torinese, Borgomasino, Bosconero, Candia Canavese, Caselle Torinese, Chivasso Collegno, Cuceglio, Druento, Grugliasco, Leini, Lusiglie' e Montanaro, Orbassano, Rivoli, Romano Canavese, San Maurizio Canavese, San Benigno Canavese, Scarmagno, Settimo Torinese, Strambino, Torino, Venaria Reale, Verolengo e Volpiano.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1