DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 855/1958 - Proroga dal 1° luglio a non oltre il 31 dicembre 1958, delle agevolazioni daziarie per alcuni prodotti siderurgici.

Proroga dal 1° luglio a non oltre il 31 dicembre 1958, delle agevolazioni daziarie per alcuni prodotti siderurgici.

Numero 855 Anno 1958 GU 01.09.1958 Codice 058U0855

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-08-31;855

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Dal 1° luglio 1958 a non oltre il 31 dicembre 1958 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio:
a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce 73.01-c-1);
b) la sospensione del dazio doganale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per:
1) la ghisa greggia ematite da affinazione e per le ghise ematiti destinate all'affinazione sotto controllo doganale, in lingotti, pani, salmoni o masse (voce ex 73.01-a-1);
2) gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce 73.08-a-1), nei limiti di un contingente di tonnellate 60.000, riservato alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils - escluse quelle produttrici di detti semiprodotti - che lo destinino esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati;
3) le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci 73.13-a-1; 73.15-b-6-alfa-I), nei limiti di un contingente di tonnellate 900.


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.