IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299, col quale l'abitato di Poggio Sannita (gia' Caccavone), in provincia di Campobasso, fu incluso nell'elenco degli abitati da trasferire;
Considerata l'opportunita' nonche' la convenienza che in luogo del trasferimento sia provveduto al consolidamento di detto abitato;
Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 578, emesso nell'adunanza del 15 aprile 1958;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge medesima (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Poggio Sannita, in provincia di Campobasso, restando annullato il decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299, di cui alle premesse, riflettente il trasferimento dello stesso abitato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1