Le Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale di cui al regio decreto 2 marzo 1931, n. 600, assumono la denominazione di "Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso le Amministrazioni provinciali, e sono presiedute dal presidente della Giunta provinciale.
Fanno parte di ciascuna Commissione:
a) il direttore dello Stabilimento ittiogenico competente per territorio;
b) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
c) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
d) il capo dell'Ufficio del Genio civile;
e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio;
f) il presidente della Sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva;
g) due membri designati, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni nazionali piu' rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci.
I membri di cui alla lettera g) del presente articolo durano in carica tre anni.
Art. 3
#Comma 1
La convocazione della Commissione ha luogo per iniziativa del presidente, od a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso che la Commissione stessa sia chiamata a dar parere su questioni che formino oggetto di provvedimenti ministeriali interessanti piu' province.