DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1914/1962 - Inclusione dell'abitato di Chianciano Terme, in provincia di Siena, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Inclusione dell'abitato di Chianciano Terme, in provincia di Siena, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Numero 1914 Anno 1962 GU 14.02.1963 Codice 062U1914

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista, la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1992, emesso nell'adunanza del 9 ottobre 1962;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della; legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati, nella tabella D, allegata alla legge stessa, (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Chianciano Terme, in provincia di Siena.