DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1904/1962 - Inclusione dell'abitato di Raccuja (Messina) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Inclusione dell'abitato di Raccuja (Messina) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Numero 1904 Anno 1962 GU 09.02.1963 Codice 062U1904

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;1904

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Palermo, n. 45679, emesso nell'adunanza del 10 luglio 1962;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Raccuja, in provincia di Messina.