DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1875/1962 - Attuazione dell'Accordo di associazione tra la C.E.E. e la Grecia.

Attuazione dell'Accordo di associazione tra la C.E.E. e la Grecia.

Numero 1875 Anno 1962 GU 05.02.1963 Codice 062U1875

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-31;1875

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i prodotti compresi nelle voci della vigente tariffa doganale n. 08.04-B-I e n. 8.04-B-II, importati dalla Grecia in recipienti o involucri di peso non superiore a kg. 15, si applicano, rispettivamente, i dazi dell'8% e del 9% sul valore.
Dalla stessa data per i prodotti compresi nelle sezioni, nei capitoli e nelle voci della tariffa doganale, indicati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, importati dalla Grecia, si applicano i dazi previsti per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea scortate dai prescritti certificati, ad esclusione dei prodotti formanti oggetto del mercato comune della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, per i quali restano applicabili i dazi previsti per le provenienze da Paesi estranei alla stessa Comunita'.


Art. 2

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Comma 1

Per usufruire del trattamento daziario stabilito al precedente art. 1, le spedizioni debbono essere accompagnate dal "certificato di circolazione delle merci", rilasciato dalle autorita' doganali greche, in conformita' della Convenzione, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tira la Comunita' Economica Europea e la Grecia, firmata il 26 settembre 1962.


Art. 3

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Comma 1

Per i prodotti di cui al precedente art. 1, esportati dalla Grecia in Italia dal 9 luglio 1961 e non ancora sdoganati alla data. di entrata in vigore del presente decreto, si applica il regime daziario previsto allo stesso art. 1, su presentazione del "certificato di circolazione delle merci, modello provvisorio", rilasciato dalle autorita' doganali greche ed esibito alla dogana italiana nel termine di due mesi dal suo rilascio, a norma dell'art. 12 della Convenzione, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, firmata il 26 settembre 1962.


Art. 4

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Comma 1

Per i prodotti soggetti al regime dei prelievi a norma del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, e per tutti gli altri prodotti non indicati nel precedente art. 1, importati dalla Grecia, si applicano, rispettivamente, il trattamento e i dazi previsti per le provenienze dal Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea.


Art. 5

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Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i prodotti compresi nelle voti della vigente tariffa doganale n. 08.04-B-I, e n. 08.04-B-II, importati, in recipienti o involucri di peso non superiore a kg. 15, dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortati dai certificati prescritti, si applicano, rispettivamente, i dazi dell'8% e del 9% sul valore.


Art. 6

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Comma 1

Il presente decreto ha effetto dal 1 novembre 1962.